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PREMESSO CHE
Con Decreto Legge n.93/2008, convertito dalla Legge 126/2008
è stata abolita l'ICI sulla prima casa
, incluse le relative pertinenze con il limite di una per
categoria catastale C2, C6, C7, così come previsto
dal regolamento comunale, con eccezione delle abitazioni
principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
ed A/9, per le quali l’imposta rimane dovuta. Si considerano,
altresi’ assimilate all’abitazione principale, pertanto
esenti, dietro presentazione di apposita comunicazione all’ufficio
I.C.I. del comune, entro il termine previsto per la scadenza
del versamento a saldo:
l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
l’abitazione posseduta da un soggetto che e’ obbligato a risiedere in altro comune per
ragioni di studio e di lavoro, qualora l’unita’ immobiliare risulti occupata, quale dimora
abituale, dai familiari del possessore e lo stesso non sia proprietario anche dell’ unita’
immobiliare in cui risiede
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(*)
I campi del riquadro "Imposta calcolata per
l'immobile in Euro" sono valorizzati dal programma come risultato dei
calcoli effettuati e quindi non è possibile inserire
valori manualmente !
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