Diritto alla riservatezza

Ultima modifica 29 novembre 2020

Tutti i dati personali raccolti e custoditi dalla pubblica amministrazione in archivi e banche dati sono:

  • trattati in modo lecito e corretto
  • raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime
  • esatti e, se necessario, aggiornati
  • pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti e trattati
  • conservati secondo modalità che consentano l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati

Ogni cittadino ha diritto a conoscere, su richiesta: la presenza di dati personali che lo riguardano, la motivazione e la finalità del trattamento.
Può inoltre richiedere: la cancellazione o la trasformazione in forma anonima di dati trattati in violazione della legge, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Il rispetto del diritto alla riservatezza non comporta però l'impossibilità, per il cittadino, di richiedere all'amministrazione l'accesso ai procedimenti amministrativi che riguardano anche altri soggetti.
La legge infatti garantisce anche in questo caso agli interessati il diritto di vedere i documenti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Per dati particolarmente delicati (relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alla origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche, alle adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) ci sono regole ancora più rigorose da rispettare.
I soggetti pubblici possono trattare questi dati solo quando sono essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali e non è possibile usare dati diversi o dati anonimi.
L'Amministrazione Pubblica deve rendere espressamente nota la legge in base alla quale deve trattare tali dati.

Per la tutela del diritto alla riservatezza, esiste una Autorità grave; Garante per la protezione dei dati personali che vigila sul rispetto della legge e interviene in caso di abusi, anche su segnalazione del cittadino.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
12-07-2021

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